Codice Appalti e Appalti Verdi: lo schema di Decreto correttivo introduce importanti novità per chi valuta le proprie emissioni climalteranti
Il Governo intende apportare modifiche significative al Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), attraverso un Decreto correttivo la cui bozza è stata in consultazione pubblica fino allo scorso 22 febbraio 2017.
Nel quadro delle molteplici prossime rifiniture al Codice Appalti, già peraltro modificato nel 2016 con interessanti novità anche in materia di "Appalti Verdi" (Acquisti Verdi della PA - GPP), si segnala l’Articolo 38 del Decreto correttivo che interviene sull’Articolo 93 del Codice Appalti (“Garanzie per la partecipazione alla procedura”), con alcune modifiche di interesse per gli Operatori economici che hanno operato in direzione del contrasto ai cambiamenti climatici.
Viene infatti introdotta la cumulabilità della riduzione degli importi fideiussori per chi si dota di un Inventario delle emissioni di gas serra (certificato conforme alla ISO 14064-1) o di una Carbon footprint di prodotto (certificata conforme alla ISO/TS 14067) con le riduzioni di cui ai punti precedenti dell’art. 93, secondo quanto riportato di seguito.
Si consideri che l’iter di approvazione di queste modifiche dovrebbe essere realizzato nell’arco di due mesi circa.
ART. 38 – Schema decreto correttivo (“Modifiche all’articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”)
1. All’articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.”;
b) al comma 6, le parole: “riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave” sono soppresse;
c) al comma 7, quarto periodo, dopo le parole: “è ridotto del 15 per cento” sono inserite le seguenti: “anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo” ed è inserito, in fine, il seguente periodo: "In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.”;
d) dopo il comma 8, inserire il seguente: “8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9.”.
Secondo l’attuale schema di cui si è conclusa la consultazione, quindi, nel caso in cui le Aziende appaltatrici abbiano specifiche certificazioni (rilasciate da Enti o Laboratori accreditati) potranno quindi ricevere agevolazioni dalle stazioni appaltanti in termini di riduzione fideiussoria secondo le seguenti %, che in questa ipotesi normativa saranno tra loro cumulabili (con le restrizioni di cui a seguito):
• Operatore economico con Sistema di Gestione della Qualità certificato (ex ISO 9001): riduzione fideiussione del 50%;
• Operatore economico con registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS): riduzione fideiussione del 30% (oppure, in alternativa) Operatore economico con Sistema di Gestione Ambientale certificato (ex ISO 14001): riduzione fideiussione del 20%;
• nel caso di contratti relativi a servizi o forniture, qualora per almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso siano forniti prodotti Ecolabel UE (il marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009): riduzione fideiussione del 20%;
• Operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064‐1 o una carbon footprint di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067: riduzione fideiussione del 15%.
Secondo lo schema di decreto, tali riduzioni fideiussorie sono cumulabili e, in tale caso di cumulo, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo residuale rispetto alla riduzione precedente.
Nei contratti di servizi e forniture si conferma invece non cumulabile con le voci precedenti la riduzione fideiussoria del 30% per gli operatori economici in possesso del rating di legalità, o in possesso della attestazione del Modello Organizzativo (MOG) conforme al D.Lgs. 231/2001, o di certificazione Social Accountability 8000, o di certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della salute dei Lavoratori (SGSL, ex OHSAS 18001), o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, o di qualifica UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCO (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni.
E' comunque bene ricordare il fatto che le agevolazioni verso le aziende ambientalmente più virtuose non riguardano solo le riduzioni fideiussorie qui illustrate, quanto anche gli specifici criteri di incentivazione definiti nei CAM (Criteri Ambientali Minimi) specifici per ogni area di appalto, e che le Stazioni Appaltanti dovrebbero inserire nei testi nei propri bandi di gara d'appalto.
Concludendo, attendiamo quindi gli sviluppi normativi per capire se l'approccio sopra descritto potrà essere confermato o se si potranno attendere agevolazioni ancora maggiori per gli Operatori economici che operano nel campo degli Appalti Verdi (GPP - Green Public Procurement).
Lo Staff di Rete Clima®, con MM