#Appaltiverdi – CAM obbligatori, anche se non espressamente indicati nel bando di gara
Da alcuni anni in Italia la Pubblica Amministrazione è obbligata a approvvigionarsi di quanto a lei necessario (in termini di beni e servizi) tramite Appalti Verdi (GPP - Green Public Procurement): le Stazioni Appaltanti pubbliche si trovano cioè a dover redigere bandi di gara d'appalto ispirati ai requisiti ambientali espressi dai Criteri Ambientali Minimi (CAM).
Tali Criteri Ambientali Minimi, così come espressi all’art. 34 comma 1 del Codice degli Appalti (D.lgs. n. 50/2016) e codificati in specifici Decreti ministeriali (MATTM), rappresentano l'insieme dei requisiti che la Stazione appaltante deve richiedere ai propri fornitori per poter fruire di appalti a basso impatto ambientale.
In giurisprudenza diverse sentenze hanno confermato i principi GPP definiti dal Codice Appalti ma, ciononostante, il livello di reale applicazione delle misure green (introdotte in prima istanza nel 2015 con la Legge 221) è a tutt’oggi poco soddisfacente.
Ma una sentenza del TAR di Venezia del 2019 è destinata a cambiare profondamente la situazione, anche perché non è stata impugnata e quindi diviene un precedente legislativo da tenere in seria considerazione. Tale sentenza stabilisce infatti che i CAM sono imperativi e obbligatori anche nel caso in cui non siano espressamente inseriti dalla Stazione Appaltante nella propria gara pubblica.
Parlando in termini giurisprudenziali, i giudici del TAR si sono avvalsi del meccanismo di eterointegrazione (ricavabile dall’art. 1374 c.c.) applicandolo ai criteri ambientali minimi, considerando colmabile il mancato inserimento dei CAM, in via suppletiva, attraverso il meccanismo di integrazione automatica sulla base della normativa vigente in materia (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24.10.2017, n. 4903).
Questa piccola rivoluzione mette tutti gli operatori in condizione di richiedere alla stazione appaltante che la propria offerta sia valutata sulla base dei Decreti CAM applicabili al caso di specie, perlomeno per quel che riguarda i criteri minimi.
Diverso il discorso relativo ai criteri premianti invece, poiché l’art. 34, comma 2 afferma che devono essere semplicemente "tenuti in considerazione", e pertanto ciò «non comporta un obbligo di utilizzo, né la necessaria rigida corrispondenza tra le stesse ed i criteri di valutazione delle offerte tecniche contenuti nella lex specialis».
In conclusione, questa sentenza apre la via ad una profonda innovazione che valorizza pienamente l’impegno delle imprese nella sostenibilità ambientale e sociale e porterà finalmente il nostro Paese, a completare la transizione che ci ha reso lo Stato Comunitario più avanzato sulla materia, oltreché il primo in Europa a introdurre l’obbligo di GPP.
MM e PV per Rete Clima