Collegato ambientale: avanti alle certificazioni e all’ecolabel negli appalti pubblici
Gli appalti verdi obbligatori sono una ventata di aria nuova per il mercato italiano: le amministrazioni pubbliche sono responsabili di spese e investimenti pari al 18-20% del PIL e dal 2 febbraio devono introdurre i Criteri Ambientali Minimi (CAM) nelle proprie procedure d’appalto.
Questa è la previsione dell’Articolo 18 della Legge 221/2015 (il cd. Collegato ambientale) e si traduce in una opportunità di mercato per le imprese virtuose, che siano dotate di certificazioni ambientali o di strumenti equivalenti di prova delle proprie prestazioni ambientali.
Proviamo a capire più in dettaglio cosa significa.
In caso di appalto di lavori, per accertare la capacità tecnica dei candidati le stazioni appaltanti utilizzeranno le certificazioni di processo (EMAS, ISO 140001, ISO 50001 o equivalenti): per accertare la capacità tecnica in caso di appalto di servizi le pubbliche amministrazioni potranno anche richiedere Ecolabel sui servizi, beni e lavori (ndr.: l'ecolabel è stato recentemente esteso anche ai servizi di ricettività turistica).
Inoltre saranno assegnati punteggi premianti per i prodotti con determinate prestazioni ambientali: la Legge 221/15 (il "Collegato ambientale", appunto) introduce nell’Articolo 83 del Codice Appalti la possibilità di dare punteggi premianti per il possesso della certificazione Ecolabel “in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso”.
Più in generale, è ora obbligatorio assegnare punteggi premianti ai prodotti che garantiscono prestazioni pari a quelle descritte nei criteri impiegati per la concessione delle certificazioni di prodotto (uno solo, molti o anche tutti i criteri): il mezzo di prova è l’apposita certificazione (Ecolabel, Nordic Swan, il futuro marchio Made Green in Italy o una certificazione equivalente).
Peraltro, la Legge 221/15 è ricca di agevolazioni per le imprese certificate:
- Art. 16 è prevista la riduzione delle garanzie richieste in fase di candidatura per una gara per i possessori di certificazioni ambientali e per chi sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
- Art. 17 Per l’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza il possesso di certificazioni ambientali (EMAS, ISO14001, Ecolabel, ISO50001);
- Art. 20 prevede la nascita di un nuovo strumento certificativo nazionale, il Made Green in Italy, basato sulla metodologia europea per l’impronta ecologica di prodotto (PEF)
- Art. 43 il riconoscimento dei gestori RAEE prevede il possesso di una certificazione (ISO9000, 1400, EMAS o equivalente).
Insomma, molte novità che approfondiremo anche in un prossimo corso di formazione in svolgimento l'1 e 2 marzo a Milano.
MM e lo Staff di Rete Clima®