Correttivo del Codice Appalti: da oggi solo appalti verdi e sostenibili
Le modifiche al Codice appalti operate dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (ora in Gazzetta Ufficiale) intervengono apportando novità molto significative anche su alcuni aspetti degli acquisti verdi, che ormai oggi possiamo davvero chiamare anche “appalti verdi” o “appalti sostenibili”: questo è vero perché con l'approvazione del Decreto Correttivo è stato raggiunto l’obiettivo dell’inclusione negli appalti pubblici di tutti e tre gli aspetti cardine dello sviluppo sostenibile: ambientale, sociale ed economico.
Nello specifico, il Decreto correttivo interviene sui seguenti articoli di nostro interesse del Codice Appalti:
* Art. 34 ("Criteri di sostenibilità energetica e ambientale"), modificato dall’Art. 23 del Decreto correttivo;
* Art. 50. ("Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi"), modificato dall’Art. 33 del Decreto correttivo;
* Art. 82. ("Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova"), modificato dall’Art. 51 del Decreto correttivo;
* Art. 86. ("Mezzi di prova") modificato dall’Art. 55 del Decreto correttivo;
* Art. 93. ("Garanzie per la partecipazione alla procedura"), modificato dall’Art. 59 del Decreto correttivo;
* Art. 95. ("Criteri di aggiudicazione dell'appalto"), modificato dall’Art. 60 del Decreto correttivo;
* Art. 213 ("Autorità Nazionale Anticorruzione"), modificato dall’Art. 125 del Decreto correttivo.
Le novità di maggior interesse si trovano all’Art. 34 ("Criteri di sostenibilità energetica e ambientale"), nel quale è introdotto l’obbligo di applicazione dei "Criteri Ambientali minimi" (CAM) tout court, poiché viene fatta cadere la precedente formula secondo cui i CAM si devono applicare solo su una percentuale del valore a base d’asta.
Il precedente testo è infatti sostituito con il seguente “L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione”, che indica quindi l'obbligatorietà di applicazione dei criteri dei CAM a ogni gara d'appalto.
Vi sono poi importanti novità relativamente all’Art. 93 ("Garanzie per la partecipazione alla procedura"). In primis, è introdotta una “riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese”, in coerenza con gli orientamenti espressi anche dalla Commissione Europea nelle Direttive 24 e 25 del 2014.
In secondo luogo, d’ora in avanti anche le certificazioni relative all’Inventario di gas ad effetto serra (UNI EN ISO 14064-1) e all’Impronta climatica (carbon footprint) di prodotto (UNI ISO/TS 14067) potranno dare luogo a riduzioni delle garanzie fideiussorie cumulabili con quelle indicate ai paragrafi precedenti.
Infine, sono ridefinite le modalità per la riduzione delle garanzie prevedendo che, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. In tal modo si evita il rischio, già descritto nel “Manuale degli appalti verdi”, che le stesse si possano azzerare, lasciando le stazioni appaltanti prive di un importante strumento di tutela.
In pratica quindi, come già introdotto nel nostro precedente articolo, le modifiche sono così strutturate.
Nel caso in cui le Aziende appaltatrici abbiano specifiche certificazioni (rilasciate da Enti o Laboratori accreditati), queste potranno ricevere agevolazioni dalle stazioni appaltanti in termini di riduzione fideiussoria secondo le seguenti %, che saranno tra loro cumulabili (con le restrizioni di cui a seguito):
• Operatore economico con Sistema di Gestione della Qualità certificato (ex ISO 9001): riduzione fideiussione del 50%;
• Operatore economico con registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS): riduzione fideiussione del 30% (oppure, in alternativa) Operatore economico con Sistema di Gestione Ambientale certificato (ex ISO 14001): riduzione fideiussione del 20%;
• nel caso di contratti relativi a servizi o forniture, qualora per almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso siano forniti prodotti Ecolabel UE (il marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009): riduzione fideiussione del 20%;
• Operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064‐1 o una carbon footprint di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067: riduzione fideiussione del 15%.
Secondo il nuovo decreto tali riduzioni fideiussorie sono cumulabili e, in tale caso di cumulo, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo residuale rispetto alla riduzione precedente.
MM e lo Staff di Rete Clima®