“Piano 20 20 20”: il Pacchetto Clima – Energia 20 20 20

“Piano 20 20 20”: il Pacchetto Clima – Energia 20 20 20

Che cos’è il "Piano 20 20 20"?

Si tratta dell'insieme delle misure pensate dalla UE per il periodo successivo al termine del Protocollo di Kyoto, il trattato realizzato per il contrasto al cambiamento climatico che trova la sua naturale scadenza al termine del 2012.

Il “pacchetto”, contenuto nella Direttiva 2009/29/CE, è entrato in vigore nel giugno 2009 e sarà valido dal gennaio 2013 fino al 2020.

Che cosa prevede il "Piano 20 20 20"?

Ridurre le emissioni di gas serra del 20 %, alzare al 20 % la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e portare al 20 % il risparmio energetico: il tutto entro il 2020.
E' questo in estrema sintesi il contenuto del cosiddetto “pacchetto clima-energia 20-20-20” varato dall’Unione Europea.

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L’obiettivo è ovviamente quello di contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili tramite obiettivi vincolanti per i Paesi membri.

Ma qual è il significato reale di questo protocollo? E quali indicazioni e provvedimenti concreti contiene nello specifico?
La prima esigenza per l’UE era sicuramente quella di trovare una modalità per impegnarsi nel periodo "post-Kyoto" senza attendere improbabili accordi globali: l’impegno europeo voleva essere nelle intenzioni esempio e traino in vista della COP 15 di Copenhagen del dicembre 2009, dove si presupponeva di riuscire a raggiungere un accordo per il contrasto al cambiamento climatico anche sulla scorta dell’esperienza europea. Come è noto, l'accordo non è stato raggiunto ma l’UE ha voluto ugualmente promuovere il proprio impegno unilaterale, rilanciandolo oltre il -20% di emissioni entro il 2020 e portandolo al -30% per il 2030 e a -50 % nel 2050 (la baseline è il 1990).

Quindi anche se non accompagnato da un impegno globale, il pacchetto clima-energia rimane un buon insieme di provvedimenti per contrastare il cambiamento climatico ed aumentare l’efficienza energetica, nella logica per cui il mondo scientifico chiede con urgenza la necessità di limitare ad un aumento massimo di +2 °C il riscaldamento climatico globale (rispetto all'età pre-industriale).


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Quali sono le misure contenute nel "Piano 20 20 20"?

obiettivi 20_20_20Di seguito schematicamente le misure contenute nel pacchetto clima-emergia.

1) Revisione del Sistema EU-ETS (European Union Emission Trading Scheme) cioè il sistema che prevede lo scambio delle quote delle emissioni di gas serra, con un’estensione dello scambio di quote di emissione in modo tale da ridurre le emissioni stesse.

2) Promozione del sistema “Effort sharing extra EU-ETS”, cioè la ripartizione degli sforzi per ridurre le emissioni: è un sistema pensato per i settori che non rientrano nel sistema di scambio delle quote (come edilizia, agricoltura, trasporti eccetto quello aereo) per cui ai singoli stati membri viene assegnato un obiettivo di riduzione di emissioni (per l'Italia il 13%).

3) Promozione del meccanismo del Carbon Capture and Storage - CCS (Cattura e stoccaggio geologico del carbonio): una delle possibili modalità della riduzione della CO2 in atmosfera è il suo stoccaggio in serbatoi geologici. Tale modalità rientra nel mix di strategie disponibili tramite l’istituzione di uno specifico quadro giuridico

4) Energia da fonti rinnovabili: l’obiettivo è quello che tramite queste fonti si produca il 20 % di energia nella copertura dei consumi finali (usi elettrici, termici e per il trasporto). Per raggiungere questa quota, sono definiti obiettivi nazionali vincolanti (17% per l'Italia): nel settore trasporti in particolare almeno il 10% dell’energia utilizzata dovrà provenire da fonti rinnovabili.

5) Nuovi limiti di emissione di CO2 per le auto: già da quest’anno (2011) il limite di emissioni per le auto nuove viene stabilito in 130 g CO2/km, mentre entro il 2020 il livello medio delle emissioni per il nuovo parco macchine dovrà essere di 95 gr. CO2/km.

6) Miglioramento dei combustibili: verranno introdotte nuove restrizioni (legate a salute e ambiente) sui gas serra prodotti dai combustibili. Durante l’intero ciclo di vita della loro produzione i gas serra dovranno essere ridotti del 6%.

Quali sono stati i passi preparatori al "Piano 20 20 20"?

Per arrivare alla redazione della Direttiva 2009/29/CE, l’UE si era prefissata in precedenza i tre obiettivi che la caratterizzano (ridurre i consumi e aumentare il risparmio energetico, ridurre le emissioni, aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili) e aveva messo in atto una serie di protocolli e azioni, concentrati soprattutto nel periodo tra il 2001 e il 2008, che possono ora essere definiti come preparatori e propedeutici.

Tali atti sono formalizzati in una serie di Direttive Comunitarie tra le quali ne ricordiamo di seguito alcune con i loro obiettivi specifici:
- 2001/77/CE: sviluppo delle fonti rinnovabili elettriche con obiettivi senza sanzione;
- 2004/8/CE: promozione della cogenerazione;
- 2005/32/CE: progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia;
- 2006/32/CE: efficienza degli usi finali dell'energia e servizi energetici;
- 2008/98/CE: rifiuti;
- 2009/29/CE (che riprende e modifica la 2003/87/CE): miglioramento ed estensione del sistema comunitario sullo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Proprio questa ultima direttiva nominata, prevede la revisione dello schema ETS: tale revisione vuole garantire un taglio maggiore di emissioni nei settori maggiormente energivori.
Dal 2012 è previsto che l’industria pesante aumenti la propria quota di taglio delle emissioni con 1/5 in più rispetto ai livelli del 1990. Il sistema ETS rivisto dalla direttiva entrerà a regime dall’inizio del 2013.

Le fonti energetiche rinnovabili nel "Piano 20 20 20"

20-20-20Un ulteriore importante direttiva è quella che riporta gli obiettivi e i mezzi finalizzati al raggiungimento della quota di 20 % di energia prodotta da fonti rinnovabili misurata sui consumi finali. L’UE ha infatti pubblicato il 5 giugno 2009 la Direttiva 2009/28/CE (disponibile a questo link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:IT:PDF) in cui vengono esplicitati gli indirizzi relativi al settore fonti rinnovabili.

Secondo tale direttiva, ogni Paese membro avrebbe dovuto preparare entro il 30 giugno 2010 un primo Piano di Azione Nazionale (PAN) (in allegato la sintesi di quello italiano redatto dal Ministero per lo Sviluppo Economico).

Quando si parla di consumi finali di energia si intendono tutte le forme di energia nel settore civile come in quello industriale: elettricità in primis ma anche consumi per il condizionamento (riscaldamento e raffrescamento) e nei trasporti, dove la previsione indica che i (controversi) biocarburanti vadano a coprire il 10 % dei consumi (la ripartizione degli obiettivi tra i diversi Paesi è stata fatta a partire da una stima dei consumi al 2020 e dal contributo dato alla produzione dalle fonti rinnovabili nel 2005).

Oltre a queste stime sono stati considerati la popolazione e il Pil; da questi calcoli l’obiettivo assegnato all’Italia è risultato essere del 17%: tale quota è da ripartire secondo ulteriori obiettivi specifici tra le singole Regioni (secondo una suddivisione chiamata “burden sharing”).

Oltre al PAN redatto in fase iniziale, l’UE insiste molto sulla raccolta statistica puntuale dei dati sui consumi e sulle diverse azioni intraprese a livello locale dai singoli Paesi per il raggiungimento dei propri target così da mettere in relazione le diverse esperienze, confrontarle e definire così i migliori piani di sviluppo.

Patto-sei-sindaci-PAES

In relazione agli indirizzi espressi dal Piano 20-20-20 sono nate diverse strategie di riduzione emissiva, tra cui non è possibile non citare l'esperienza del "Patto dei Sindaci", il Patto ad adesione volontaria dentro cui le Municipalità europee possono impegnarsi per l'attuazione sul proprio territorio locale degli obiettivi di cui al Piano europeo.

Per maggiori dettagli contattaci all'indirizzo email: reteclima@reteclima.it.

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