Il Regolamento europeo CBAM per il contrasto alla rilocalizzazione delle emissioni di gas serra
Nella lotta ai cambiamenti climatici, l’Unione Europea ha affermato la sua leadership nel guidare la transizione verde verso nuovi modelli economici più sostenibili, circolari e resilienti.
L’ultimo pacchetto di iniziative strategiche contenuto nel Green Deal europeo mira a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 come obiettivo di lungo periodo.
Tuttavia, in un mercato globale sempre più integrato e interconnesso, gli sforzi in campo ambientale dell’UE potrebbero essere vanificati dal rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, ovvero la pratica di trasferire la produzione di beni carbon intensive verso Paesi extra UE dove vigono politiche ambientali e climatiche meno rigorose.
Tale scenario potrebbe addirittura portare a un indesiderato aumento delle emissioni totali a livello mondiale. (leggi anche il nostro "storico" articolo "Delocalizzazione di emissioni climalteranti"): per questo motivo lo scorso 1° ottobre ha preso avvio la prima fase del CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere istituito dal Regolamento (UE) 2023/956.
Il Regolamento si inserisce tra le iniziative del pacchetto “Fit for 55”, il quale, in linea con gli obiettivi fissati dall’European Green Deal, ha l’obiettivo di ridurre emissioni di gas ad effetto serra del 55% entro il 2030.
Cos'è CBAM?
E' un meccanismo di compensazione ambientale che stabilisce un prezzo equo all’importazione di merci carbon intensive (ad alta intensità di carbonio) che vengono prodotte in paesi extra-UE dove sono in vigore politiche ambientali più indulgenti.
Questa misura ha lo scopo di contrastare il fenomeno del “dumping ambientale”, ovvero impedire che le merci importate godano di un indebito vantaggio competitivo economico dovuto all’assenza di vincoli ambientali legati alla produzione nei rispettivi Paesi d’origine (in Europa l'“Emissions Trading Scheme” - ETS).
Come funziona il meccanismo del Carbon Border Adjustment Mechanism?
Secondo il regolamento, su base annuale gli importatori dovranno dichiarare la quantità di beni importati e acquistare certificati rappresentativi delle emissioni di carbonio (certificati CBAM) pari alle emissioni carboniche incorporate nei rispettivi beni.
Gli importatori di merci soggette al regolamento CBAM saranno tenuti a presentare alla Commissione una relazione trimestrale, in cui sono specificati:
- il quantitativo totale di ciascun tipo di merci importato nell'anno precedente, espresso in MWh per l'energia elettrica e in tonnellate per le altre merci;
- le emissioni totali di gas serra incorporate nelle merci espresse in CO2eq;
- il numero totale di certificati CBAM da restituire, corrispondenti alle emissioni incorporate totali;
- copie delle relazioni di verifica rilasciate dal verificatore accreditato.
Ambito di applicabilità del Regolamento CBAM
Il Regolamento troverà applicazione per le merci ad alta intensità di carbonio elencate nell’allegato I del Regolamento medesimo, quali:
- cemento e prodotti in cemento;
- energia elettrica;
- fertilizzanti minerali e chimici;
- prodotti in ferro e acciaio;
- prodotti in alluminio;
- idrogeno.
Tuttavia, è previsto che in futuro l’elenco delle merci sarà ulteriormente ampliato con l’obiettivo di includervi, entro il 2030, tutti i prodotti già assoggettati alla normativa ETS.
Compatibilità del Regolamento CBAM con altri strumenti di riduzione esistenti
Gli attuali meccanismi, che prevedono l'assegnazione a titolo gratuito di quote EU ETS per quei settori ad alto rischio rilocalizzazione, o la compensazione economica dei maggiori costi sostenuti a fronte di un prezzo più alto per l'energia elettrica, si sono rivelati inefficaci nel ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra.
Il Regolamento quindi mira a sostituire tali meccanismi esistenti attraverso una transizione graduale dall'attuale sistema di quote gratuite che saranno gradualmente eliminate a favore di "certificati CBAM", da acquistare a titolo oneroso.
L’attuazione del Regolamento CBAM
L'implementazione del Regolamento sarà gestita in due fasi:
Prima fase transitoria dal 1 ottobre 2023 fino al 31 dicembre 2025. In questa fase il regolamento si applica solo alle industrie con un rischio più elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, idrogeno ed elettricità).
Durante questo periodo transitorio gli obblighi derivanti dall'importazione di merci soggette al CBAM sono limitati alla registrazione degli operatori al registro transitorio CBAM e alla presentazione di una relazione trimestrale contenente le emissioni di gas ad effetto serra incorporate nelle loro importazioni (emissioni dirette ed indirette) ma senza effettuare pagamenti o adeguamenti finanziari.
Seconda fase attuativa che inizierà a decorrere dal 1 gennaio 2026 nel quale il Regolamento diverrà pienamente operativo e le importazioni di merci CBAM nell’Unione Europea potranno essere effettuate solamente dai c.d. “dichiaranti CBAM”, con la necessità di transazione di certificati CBAM.
Per ottenere lo status di dichiarante CBAM, ciascun importatore (o il suo rappresentante doganale indiretto) dovrà inviare una richiesta all’autorità competente dello Stato di appartenenza.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, i dichiaranti CBAM avranno l’obbligo di:
- calcolare la quantità di CO2 incorporata nelle merci CBAM importate, e conservare le informazioni utilizzate per calcolare le emissioni per un periodo di 4 anni. Tale calcolo delle emissioni di CO2 dovrà essere verificato e certificato da un Organismo accreditato;
- acquistare i certificati CBAM necessari a compensare le emissioni incorporate nella merce CBAM importata nell’anno precedente. I certificati saranno acquistabili attraverso una piattaforma gestita dalla Commissione.
- restituire i certificati CBAM attraverso il registro CBAM. I dichiaranti CBAM saranno obbligati a restituire entro il 31 maggio di ogni anno i certificati corrispondenti alla quantità di emissioni di CO2 incorporate nella merce CBAM importata durante l’anno solare.
- presentare la dichiarazione annuale CBAM entro il 31 maggio di ogni anno solare. Tale dichiarazione deve includere: la quantità totale di merci CBAM importate nell’anno solare precedente; le emissioni totali di CO2 incorporate in tali merci; il numero totale di certificati CBAM restituiti; copia della relazione di verifica delle emissioni rilasciata da un organismo accreditato.
I servizi di Rete Clima
Rete Clima supportare le aziende operanti nel sistema CBAM attraverso un servizio di affiancamento per l’implementazione di una strategia che garantisca la compliance con il Regolamento:
- Valutazione dei requisiti tecnici, amministrativi ed operativi introdotti dal CBAM.
- Attività di calcolo delle emissioni incorporate (dirette ed indirette) nella produzione dei prodotti interessati.
- Supporto per l’acquisto di certificati CBAM nel mercato secondario.
- Attività di coordinamento ed interfaccia per la verifica degli inventari, dei calcoli e delle procedure di reporting dei gas serra lungo l’intera catena del valore.
- Compilazione ed elaborazione della dichiarazione annuale prevista dal Regolamento.