Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili: finalmente in Gazzetta Ufficiale
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre è stato pubblicato il Decreto Ministeriale con "Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili": per avere le linee guida sono dovuti passare 7 anni e 9 mesi dalla pubblicazione del decreto legislativo 387/03, che espressamente le richiedeva.
Le linee guida nazionali in 36 pagine presentano l’Autorizzazione Unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione a quelli eolici, e hanno l’obiettivo di determinare modalità e criteri in modo che su tutto il territorio nazionale ci sia uno sviluppo preciso e regolato delle infrastrutture energetiche, conforme alle normative in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico.
Per i piccoli impianti e gli impianti minori si è stabilito invece che essi possono essere realizzati con una semplice DIA (Denuncia di Inizio Attività) oppure, se considerati “attività di edilizia libera”, attraverso una comunicazione di inizio lavori al Comune (eventuali concessioni o autorizzazioni ambientali e paesaggistiche devono essere acquisite e allegate alla DIA).
Le Regioni potranno individuare aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti a FER, ma per ciascuna area dovranno essere spiegati i motivi dell’esclusione (necessariamente relativi ad esigenze di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale).
L’autorizzazione alla realizzazione degli impianti non può essere subordinata a misure di compensazione in favore di Regioni e Province: per i Comuni –invece- sono previste misure compensative che non potranno essere –però- di natura monetaria, ma potranno consistere in interventi di miglioramento ambientale, di efficienza energetica o di sensibilizzazione dei cittadini.
Le Linee Guida entreranno in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e le Regioni avranno a disposizione 90 giorni per adeguarsi: oltre questo termine, e comunque dall’inizio del 2011, esse saranno applicate a quei procedimenti già in corso e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti.
Lo Staff di Rete Clima®